Titolo VII
Art. 21
(L) Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria
In vigore dal 28 feb 2003
(L)
(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria)
1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.
2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.
(art. 688 c.p.p.: c. 1, primo periodo, c. 2; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311#art-21