Titolo II
Art. 6
Dichiarazione sostitutiva
In vigore dal 23 ott 2002
1. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione, relativi al periodo di vigilanza in corso, è tenuto a produrre agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, e all'Associazione cui eventualmente aderisce, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.
2. Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall'atto costitutivo, o il presidente dello stesso non è iscritto al registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:
a) l'iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, al registro prefettizio;
b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;
c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.
4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.
5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall', comma 5.
6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-02;220#art-6