Titolo III
Art. 9
Oggetto dell'ispezione straordinaria
In vigore dal 23 ott 2002
1. Le ispezioni straordinarie accertano:
a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;
c) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente;
d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;
f) la correttezza dei rapporti istaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore od alle tariffe vigenti.
2. Il Ministero fissa, con proprio provvedimento, le modalità di esecuzione delle ispezioni e il modello del relativo verbale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-02;220#art-9