Titolo III

Art. 9

Oggetto dell'ispezione straordinaria

In vigore dal 23 ott 2002
1. Le ispezioni straordinarie accertano: a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche; b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura; c) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente; d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente; e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività; f) la correttezza dei rapporti istaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore od alle tariffe vigenti. 2. Il Ministero fissa, con proprio provvedimento, le modalità di esecuzione delle ispezioni e il modello del relativo verbale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-02;220#art-9

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