Titolo IV

Art. 11

Enti cooperativi assoggettati

In vigore dal 23 ott 2002
1. Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all' della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 2. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. 3. L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio può essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo 2543 del codice civile; in tale caso il commissario rimane in carica fino al perfezionamento dell'incarico ad una società di revisione. 4. Il Ministro definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione di cui all', comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-02;220#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo