Titolo III
Art. 10
L'ispettore di cooperative
In vigore dal 23 ott 2002
1. Agli ispettori di cooperative sono attribuiti, oltre alla facoltà di diffida di cui all':
a) il potere di accesso presso la sede dell'ente cooperativo ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi;
b) il potere di convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente cooperativo, compresi i terzi;
c) il potere di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione e comunque per un massimo di trenta giorni;
d) il potere di estrarre copia e riprodurre atti;
e) il potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-02;220#art-10