Titolo III

Art. 10

L'ispettore di cooperative

In vigore dal 23 ott 2002
1. Agli ispettori di cooperative sono attribuiti, oltre alla facoltà di diffida di cui all': a) il potere di accesso presso la sede dell'ente cooperativo ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi; b) il potere di convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'ente cooperativo, compresi i terzi; c) il potere di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione e comunque per un massimo di trenta giorni; d) il potere di estrarre copia e riprodurre atti; e) il potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-02;220#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo