Titolo II

Art. 2

Modalità e soggetti abilitati

In vigore dal 23 ott 2002
1. Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e modalità stabilite con decreto del Ministro. 2. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale. 3. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati. 4. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati. 5. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione, può formulare esplicita richiesta agli Uffici territoriali del Governo di cui all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime. 6. Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 del codice civile. 7. A tale scopo, e per ogni finalità connessa all'attuazione del presente decreto, si considerano aderenti a ciascuna Associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che, sebbene non vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle norme vigenti. 8. Le Associazioni, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio della vigilanza, comunicano agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro: a) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione; b) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente quelli che non hanno versato il contributo. 9. Il mancato versamento del contributo biennale all'Associazione non esime quest'ultima dall'obbligo di effettuare la revisione fino quando l'ente cooperativo non è cancellato dall'elenco degli aderenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-02;220#art-2

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