Titolo XI
Art. 66
(L) Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni
di corte di appello per i minori)
1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall', commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-66