Titolo II
Art. 4
(L) Anticipazione delle spese
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Anticipazione delle spese)
1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell', del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-4