Parte IITitolo I

Art. 9

(L) Contributo unificato

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Contributo unificato) 1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall' e salvo le esenzioni previste dall'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-9

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