Titolo X
Art. 62
(R) Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-62