Titolo XI
Art. 67
(L) Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza
In vigore dal 6 dic 2002
(L)
Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza
1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui può avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell', della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l'indennità di cui all', comma 4, riferite ai magistrati di tribunale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-67