Titolo XI

Art. 68

(L) Indennità degli esperti delle sezioni agrarie

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Indennità degli esperti delle sezioni agrarie) 1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di euro 1,55. 2. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell', del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-68

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