Art. 62 · (R) Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia
Titolo X

Art. 62

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(R) Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-62