Capo VII
Art. 112
(L) Revoca del decreto di ammissione
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Revoca del decreto di ammissione)
1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione:
a) se, nei termini previsti dall', comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall', comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
c) se, nei termini previsti dall', comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;
d) su richiesta dell'ufficio finanziario competente, presentata in ogni momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli .
2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell', commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-112