Titolo III

Art. 116

(L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall' ed è ammessa opposizione ai sensi dell', quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-116

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