Titolo IV›Capo I
Art. 119
(L) Equiparazione dello straniero e dell'apolide
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-119