Capo VI

Art. 109

(L) Decorrenza degli effetti

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Decorrenza degli effetti) 1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-109

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