Art. 4
Decorrenza e norma di rinvio
In vigore dal 18 lug 2001
1. Gli , e 3 hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2001.
2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;252#art-4