Art. 1

Trasferimento di funzioni e compiti

In vigore dal 18 lug 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: . Trasferimento di funzioni e compiti 1. Sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province, le funzioni amministrative esercitate, ai sensi dell' del decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dell'articolo 23 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dei regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché i compiti di controllo di conformità alla disciplina di settore di prodotti, di attività commerciali ed industriali, esercitati dai medesimi uffici. 2. Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono soppressi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;252#art-1

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