Art. 3
Trasferimento del personale
In vigore dal 18 lug 2001
1. Il personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso isoppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, quale risultante dall'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, è trasferito alla corrispondente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con conseguente riduzione della pianta organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. All'inquadramento del personale si provvede sulla base della tabella di equiparazione prevista dall', comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000.
3. Al personale trasferito è garantito, ai sensi della normativa vigente, il mantenimento di tutti gli emolumenti di natura fissa e continuativa.
4. Il personale trasferito può optare entro sessanta giorni dalla data del trasferimento per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento, qualora diverso da quello in godimento da parte del personale camerale.
5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se espletati successivamente alla stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;252#art-3