Art. 2

Trasferimento di rapporti e del patrimonio

In vigore dal 18 lug 2001
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia succedono ai soppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, nonché, salvo disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;252#art-2

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