Art. 4 · Decorrenza e norma di rinvio

Art. 4

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Decorrenza e norma di rinvio

In vigore dal 18 lug 2001
1. Gli , e 3 hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2001. 2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;252#art-4