Art. 5

Esenzioni fiscali

In vigore dal 6 lug 2001
1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, anche nel caso di trasferimento ai sensi dell', comma 3, sono esenti da ogni diritto e tributo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Del Turco, Ministro delle finanze Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Mattarella, Ministro della difesa Bianco, Ministro dell'interno Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Fassino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;237#art-5

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