Art. 5
Esenzioni fiscali
In vigore dal 6 lug 2001
1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, anche nel caso di trasferimento ai sensi dell', comma 3, sono esenti da ogni diritto e tributo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Mattarella, Ministro della difesa
Bianco, Ministro dell'interno
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;237#art-5