Art. 1
Trasferimento di beni
In vigore dal 29 ott 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e per i beni e le attività culturali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Trasferimento di beni
1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A;
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 SETTEMBRE 2003, N. 278.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;237#art-1