Art. 4
Elenchi correttivi
In vigore dal 6 lug 2001
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere stilati elenchi correttivi. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;237#art-4