Art. 3
Effetti del trasferimento
In vigore dal 6 lug 2001
1. Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di consegna. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero dall'ente pubblico destinatario, o nei loro confronti.
2. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione ovvero all'ente pubblico destinatario, dalla data di consegna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;237#art-3