Art. 3

Effetti del trasferimento

In vigore dal 6 lug 2001
1. Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di consegna. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero dall'ente pubblico destinatario, o nei loro confronti. 2. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione ovvero all'ente pubblico destinatario, dalla data di consegna.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;237#art-3

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