Art. 2
Consegna dei beni
In vigore dal 6 lug 2001
1. Gli Uffici del territorio di Gorizia, di Pordenone, di Trieste e di Udine del Ministero delle finanze, ciascuno per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvedono alla consegna alla regione dei beni di cui all'.
2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della regione dei beni immobili consegnati ai sensi dell'.
3. Qualora la regione trasferisca ai comuni, alle province o ad altri enti pubblici i beni acquisiti ai sensi del presente decreto, il verbale di consegna del bene al comune, alla provincia o ad altro ente pubblico costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale. Nei casi in cui un comune, una provincia o un altro ente pubblico abbia sottoscritto congiuntamente alla regione il verbale di consegna di cui al comma 2, il verbale costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale del bene a favore del comune, della provincia o dell'altro ente pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;237#art-2