Capo III

Art. 26

Disposizioni di coordinamento

In vigore dal 15 mag 2001
1. In conseguenza dell'attuazione dell' del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e dell'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al personale trasferito alle regioni è garantito il trattamento giuridico ed economico spettante a seguito dell'applicazione del presente decreto. Tale personale è escluso dal novero dell' della legge 1o aprile 1981, n. 121.
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Disposizioni di coordinamento (Art. 26 Riordino ((dei ruoli)) del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.) — Testo vigente | Portale Normativo