Capo III
Art. 26
Disposizioni di coordinamento
In vigore dal 15 mag 2001
1. In conseguenza dell'attuazione dell' del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e dell'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al personale trasferito alle regioni è garantito il trattamento giuridico ed economico spettante a seguito dell'applicazione del presente decreto. Tale personale è escluso dal novero dell' della legge 1o aprile 1981, n. 121.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-03;155#art-26