Capo III
Art. 27
Copertura finanziaria
In vigore dal 15 mag 2001
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 604 milioni per l'anno 2001 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 2002 in ordine agli si provvede con le risorse finanziarie stanziate nell' della legge 31 marzo 2000, n. 78, e in lire 857 milioni per l'anno 2001, lire 1.199 milioni per l'anno 2002, lire 1.138 milioni per l'anno 2003 e in lire 1.199 milioni a decorrere dal 2004 in ordine agli , si provvede con l'utilizzazione di parte dello stanziamento previsto dall'articolo 50, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Bordon, Ministro dell'ambiente
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Bianco, Ministro dell'interno
Mattarella, Ministro della difesa
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-03;155#art-27