Capo III

Art. 22

Inquadramento nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato

In vigore dal 29 feb 2004
Inquadramento nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato 1. Gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato di VII, VIII e IX qualifica funzionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato: a) nella qualifica di vice questore aggiunto forestale gli appartenenti alle qualifiche funzionali IX ed VIII con una anzianità di effettivo servizio non inferiore a sette anni e sei mesi dalla data di nomina; b) nella qualifica di commissario capo forestale gli appartenenti alla VII qualifica funzionale con una anzianità di effettivo servizio nella stessa superiore a due anni. 2. Nelle more dell'attuazione dell', comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche funzionali di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo delle distinte professionalità di base possedute. Dopo la identificazione dei profili professionali si procederà al successivo inquadramento del personale nel rispettivo profilo. 3. Il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), conserva ai fini della progressione a qualifica superiore l'anzianità eccedente quella minima richiesta per il rispettivo inquadramento. 4. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati, con decorrenza 15 marzo 2001 contestualmente con quelli della Polizia di Stato di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " La disposizione dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' interpretata e correttamente applicata nel senso che l'anzianita' maturata nella IX qualifica funzionale degli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato si conserva nell'inquadramento previsto dal medesimo articolo 22. "

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-03;155#art-22

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