Capo II
Art. 16
Dimissioni dal corso di formazione
In vigore dal 15 mag 2001
1. Sono dimessi dal corso di cui all' i vice commissari forestali del ruolo direttivo speciale che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, ovvero per infermità dipendente da causa di servizio o per maternità.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-03;155#art-16