Art. 26 · Disposizioni di coordinamento
Capo III

Art. 26

26 / 27

Disposizioni di coordinamento

In vigore dal 15 mag 2001
1. In conseguenza dell'attuazione dell' del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e dell'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al personale trasferito alle regioni è garantito il trattamento giuridico ed economico spettante a seguito dell'applicazione del presente decreto. Tale personale è escluso dal novero dell' della legge 1o aprile 1981, n. 121.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-03;155#art-26