Capo XVI

Art. 86

Disposizioni abrogate (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)

In vigore dal 28 mag 2003
Disposizioni abrogate (legge 9 dicembre 1977, n. 903, , comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546, ; legge 8 marzo 2000, n. 53, , comma 4) 1. Restano abrogate le seguenti disposizioni: a) gli della legge 26 aprile 1934, n. 653; b) la legge 26 agosto 1950, n. 860. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative: a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni; b) il secondo comma dell'; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'; gli della legge 9 dicembre 1977, n. 903; c) la lettera n) del comma 3 dell' e l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole "e gli della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma dell' della legge 4 maggio 1983, n. 184; d) il comma 4 dell' della legge 28 febbraio 1986, n. 41; e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546; f) l' della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall' del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433; g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379; h) l' del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166; i) il comma 1 dell' della legge 5 febbraio 1992, n. 104; j) i commi 1 e 3 dell' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; k) i commi 3, 4 e 5 dell' del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; l) il comma 2 dell' del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566; m) l' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; n) l' del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564; o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645; p) il comma 15 dell' del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; q) l' della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli della legge 17 maggio 1999, n. 144; r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell' della legge 23 dicembre 1999, n. 488; s) i commi 2 e 3 dell' e i commi 2 e 3 dell' del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24; t) il comma 5 dell', il comma 4-bis dell' e l' e i commi 2 e 3 dell', salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell' del presente testo unico, e l' della legge 8 marzo 2000, n. 53; u) i commi 10 e 11 dell' della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari: a) gli del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026. 3-bis. Le disposizioni di cui agli della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-86

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