Capo I

Art. 3

Divieto di discriminazione

In vigore dal 20 feb 2010
1. È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-3

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