Capo IV
Art. 31
Adozioni e affidamenti
In vigore dal 25 giu 2015
1. Il congedo di cui all', commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all', comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-31