Capo IV
Art. 29
Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
In vigore dal 13 ago 2022
(Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3.
1. Per il congedo di cui all' è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell', commi da 2 a 7, e dell'.
2. Per il congedo di cui all' il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-29