Capo XVI

Art. 88

Entrata in vigore

In vigore dal 27 apr 2001
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Turco, Ministro per la solidarietà sociale Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Veronesi, Ministro della sanità Bellillo, Ministro per le pari opportunità Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-88

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