Capo XVI
Art. 88
Entrata in vigore
In vigore dal 27 apr 2001
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Veronesi, Ministro della sanità
Bellillo, Ministro per le pari opportunità
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-88