Capo VII
Art. 49
Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
In vigore dal 27 apr 2001
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, , comma 3)
1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto all'.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall', comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all', commi 3, 4 e 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-49