Capo VII

Art. 51

Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

In vigore dal 19 dic 2012
Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, , comma 5) Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell',le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151#art-51

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo