Capo II
Art. 18
In vigore dal 31 mar 2001
1. Ai vice ispettori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo 27-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito con le seguenti modalità:
a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica.
2. Si osservano le disposizioni di cui al predetto articolo 27-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;53#art-18