Capo II

Art. 16

In vigore dal 12 ago 2003
1. Agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 12-bis e 24-octies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito con le seguenti modalità: a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12-bis e 2, 3 e 4 dell'articolo 24-octies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 3. Il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulta in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 12-bis, commi 2 e 3 e 24-octies, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n 53, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, e' attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianita' nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;53#art-16

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