Capo I

Art. 11

In vigore dal 31 mar 2001
1. Dopo l' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e inserito il seguente: "Art. 20-bis (Disposizioni applicabili al personale dalia Polizia di Stato) 1. L', comma 10, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e applicabile, con decorrenza 1o settembre 1995, nei confronti del personale della Polizia di Stato che, alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, abbia rivestito qualifiche equiparate a quelle per le quali è stato concesso il beneficio ivi previsto. A tal fine, le attribuzioni economiche saranno determinate con i medesimi criteri previsti dallo stesso articolo e non potranno essere cumulate con analogo beneficio concesso per lo stesso titolo, nè con l'emolumento di cui l', comma 22-bis, del predetto decreto-legge.".
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