Capo II

Art. 20

In vigore dal 31 mar 2001
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 19, si applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;53#art-20

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