Capo II
Art. 14
In vigore dal 31 mar 2001
1. I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi.
2. Il personale dei predetti ruoli è inquadrato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rispettivamente, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori di cui l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed in quella di perito tecnico capo del ruolo dei periti tecnici di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, collocandosi in ruolo, secondo l'ordine acquisito in quello di provenienza dopo l'ultimo degli ispettori capo e dei periti tecnici capo che al 31 agosto 1995 appartenevano al ruolo degli ispettori e dei periti tecnici.
3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, conserva l'anzianità maturata nel ruolo ad esaurimento ai fini della partecipazione allo scrutinio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all', comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, relativamente alla nomina alle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore il giorno precedente alla cessazione dal servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;53#art-14