Capo I
Art. 8
In vigore dal 3 ago 2001
1. All' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono inseriti i seguenti:
1 -bis. All', il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In caso di manifestazioni culturali, promozionali o a scopo di beneficenza le spese di cui ai commi precedenti possono essere a carico dell'Amministrazione. Nel caso di attività musicali svolte in convenzione con associazioni culturali o altri enti pubblici o privati, nazionali e stranieri che svolgono attività musicale o tetrale, le convenzioni stesse possono stabilire modalità di reciproca collaborazione e utilità diverse dal pagamento delle spese di cui ai commi precedenti, quali ad esempio l'uso, anche per le attività di prova, delle strutture o degli strumenti dell'associazione o ente.".
1-ter. All', dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"8. Per manifestazioni culturali di particolare rilievo, anche nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 5, può essere previsto, in via sperimentale e previa autorizzazione della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'impiego di specifici gruppi strumentali della Banda o l'esecuzione di pezzi diretti da maestri di fama internazionale.".
1-quater. All', dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per esigenze addestrative e per manifestazioni artistiche di particolare rilievo, è consentito, in via sperimentale, l'impiego dei maestri componenti della Banda nell'esecuzione di parti strumentali diverse da quelle indicate nelle predette tabelle.";
b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. Dopo l'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono inseriti i seguenti:
"Art. 15-ter (Emolumento pensionabile)
1. Agli orchestrali periti tecnici che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione più grave della deplorazione, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 15-quater (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli orchestrali periti tecnici superiori)
1. Agli orchestrali periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione più grave della deplorazione.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo, avviene anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 15-quinquies (Orchestrale perito tecnico superiore di "primo livello")
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli orchestrali periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 15-quater, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo, assumendo, fermo restando la qualifica rivestita, anche la denominazione di "primo livello".
2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione più grave del richiamo scritto.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, inviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo l990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della deplorazione, la selezione di cui al comma 1, anche con effetti retroattivi, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'attribuzione dell'ulteriore scatto aggiuntivo decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.
5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, la composizione della commissione esaminatrice, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e le modalità di formazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 15-sexies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)
1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 15-quater e 15-quinquies sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;53#art-8