Art. 18
Capo II

Art. 18

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In vigore dal 31 mar 2001
1. Ai vice ispettori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui all'articolo 27-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito con le seguenti modalità: a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica. 2. Si osservano le disposizioni di cui al predetto articolo 27-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;53#art-18