Capo IIISez. II

Art. 40

(L) Certificazioni contestuali

In vigore dal 7 mar 2001
(L) Certificazioni contestuali 1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-28;443#art-40

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(L) Certificazioni contestuali (Art. 40 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.(Testo B).) — Testo vigente | Portale Normativo