Capo III›Sez. II
Art. 40
(L) Certificazioni contestuali
In vigore dal 7 mar 2001
(L)
Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-28;443#art-40