Art. 40 · (L) Certificazioni contestuali
Capo IIISez. II

Art. 40

40 / 78

(L) Certificazioni contestuali

In vigore dal 7 mar 2001
(L) Certificazioni contestuali 1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-28;443#art-40