Capo II

Art. 37

(L) Esenzioni fiscali

In vigore dal 7 mar 2001
(L) Esenzioni fiscali 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli sono esenti dall'imposta di bollo. 2 L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-28;443#art-37

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