Capo II

Art. 32

(L)Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute

In vigore dal 7 mar 2001
(L) Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute 1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-12-28;443#art-32

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